Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. Al fine di valorizzare, promuovere e incrementare l'offerta turistica nei territori delle coste nazionali, con particolare riferimento ai litorali in cui è più diffusa la pesca, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e disciplina ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, attraverso la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali».
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'attività di ittiturismo è finalizzata:

          a) all'integrazione dei redditi degli imprenditori ittici, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) allo sviluppo del turismo nonché alla promozione della produzione e del consumo dei prodotti tipici locali, con particolare riguardo alle specie ittiche meno conosciute, inclusi i frutti di mare e le specialità ittiche conservate in vetro in conformità alla legislazione vigente in materia;

          c) alla promozione della conoscenza delle tradizioni e delle culture locali riconducibili al mondo della pesca, integrate con il mondo agricolo e dell'artigianato e delle bellezze naturali attraverso la valorizzazione paesaggistico-ambientale;

          d) alla promozione dell'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori ittici, anche attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni, adeguatamente ristrutturate o appositamente acquisite, per una migliore offerta di servizi

 

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di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici delle marinerie italiane.